EMISSION TRADING OVVERO SE IO INQUINO PAGO....

....Ma è vero anche il reciproco: se pago posso inquinare quanto voglio. Ed è ciò che fanno i nuovi Paesi industrializzati ( Cina, India , Pakistan, Indonesia, Vietnam) con l'aggiunta degli USA e del binomio ex Commonwealth Australia e Canada, in cui la produzione di CO2 è una sorta di detecting system della produzione industriale e quindi un indicatore della potenzialità economica-finanziaria. Se inquino, vuol dire che la mia produzione industriale è alta, quindi zitti tutti!. Il fallimento del Procollo di Kyoto sta proprio qui. 

 

Meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra

L'Unione europea istituisce un nuovo meccanismo di controllo e di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per poter valutare in modo più accurato e regolare i progressi realizzati nella riduzione delle emissioni per onorare gli impegni assunti dalla Comunità in base alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al protocollo di Kyoto.

Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [Gazzetta ufficiale L 167 del 09.02.2004].

SINTESI

La decisione istituisce un meccanismo destinato:

  • al controllo, all'interno degli Stati membri, di tutte le emissioni antropiche di gas serra (compreso l'assorbimento da parte dei pozzi di assorbimento) non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
  • alla valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità a livello di emissioni e del loro assorbimento;
  • all'attuazione della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto;
  • alla verifica delle informazioni che la Comunità trasmette al Segretariato dell'UNFCCC, che devono essere complete, precise, coerenti, trasparenti e comparabili.

Programmi nazionali e programma comunitario

Gli Stati membri e la Commissione elaborano, pubblicano e attuano, rispettivamente, programmi nazionali e un programma comunitario volti, da un lato, a limitare o ridurre le emissioni antropiche in base alle fonti e, dall'altro, ad incrementare l'assorbimento, tramite pozzi, dei gas ad effetto serra che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:

  • alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990;
  • all'osservanza da parte della Comunità dell'impegno a ridurre le emissioni di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto;
  • al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo apportato dalle misure comunitarie, nell'obiettivo di ridurre tali emissioni.

I programmi nazionali devono contenere informazioni riguardanti:

  • gli effetti delle politiche e delle misure nazionali sulle emissioni e l'assorbimento per gas e per settore;
  • le stime nazionali delle emissioni e dell'assorbimento di CO2 e di altri gas serra per il 2005, 2010, 2015 e 2020;
  • le misure adottate o previste per mettere in atto le politiche comunitarie in materia nell'ottica di rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Oltre alle informazioni fornite nelle relazioni nazionali, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione (al massimo entro il 15 gennaio di ogni anno) anche altre informazioni. Tutti questi dati consentiranno di valutare i progressi realizzati e di preparare i rapporti annuali obbligatori previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto. Le informazioni in questione riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti:

  • le emissioni provvisorie dei gas seguenti: monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) nel corso dell'anno precedente nonché i dati definitivi relativi all'anno precedente agli ultimi due anni trascorsi;
  • le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6), nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • le emissioni di gas serra dovute alla destinazione d'uso del terreno o alla silvicoltura nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno o alla silvicoltura per il periodo compreso tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • i dati inseriti nei registri nazionali creati a norma della direttiva 2003/87/CE;
  • gli indicatori utilizzati nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso.

Inventari nazionali e inventario comunitario

Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri istituiscono inventari nazionali che consentano loro di stimare le emissioni e l'assorbimento dei gas serra sul loro territorio.

Ogni anno la Commissione prepara un inventario e un rapporto sui gas serra all'interno della Comunità e lo trasmette agli Stati membri entro il 28 febbraio e al Segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno.

Entro il 30 giugno 2006 la Commissione deve adottare un sistema d'inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario.

Registri nazionali e registro comunitario

La Comunità e gli Stati membri istituiscono dei registri per contabilizzare le unità rilasciate, detenute, cedute, soppresse e ritirate; tali registri comprendono i registri istituiti nell'ambito del sistema comunitario di scambio di quote di emissione dei gas serra.

Valutazione dei progressi

Ogni anno la Commissione valuta i progressi compiuti nella Comunità nel suo complesso per stabilire se siano sufficienti per garantire l'adempimento degli impegni assunti a livello internazionale nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

Ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla valutazione dei progressi realizzati, comprendente dati sulle stime riguardanti le emissioni e gli assorbimenti previsti e sulle politiche e le misure adottate in questo settore.

La Commissione e gli Stati membri predispongono rapporti sui progressi compiuti fino al 2005 e li trasmettono al Segretariato dell'UNFCCC al massimo entro il 1° gennaio 2006.

Quantità assegnate

Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri e la Comunità comunicano al Segretariato dell'UNFCCC le quantità di quote di emissioni assegnate loro a norma del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE riguardante l'approvazione del protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

il protocollo di Kyoto

La decisione 280/2004/CE abroga la decisione 93/389/CEE che istituiva il vecchio meccanismo comunitario di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra. Tale meccanismo si fondava unicamente sugli obblighi derivanti dalla convenzione UNFCCC del 1992. Il meccanismo instaurato dalla nuova decisione tiene conto anche degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto.

Con l'approvazione del protocollo di Kyoto nel 2002 la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni di gas serra dell'8% rispetto ai livelli registrati nel 1990.

Ora, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova decisione, il 10 marzo 2004, tutte le disposizioni del protocollo di Kyoto sono recepite nel diritto comunitario, prima ancora dell'entrata in vigore del protocollo a livello internazionale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 280/2004/CE

10.03.2004

-

GU L 49 del 19.02.2004

ATTI CONNESSI

Relazione della Commissione, del 20 dicembre 2004, dal titolo "Verso il conseguimento dell'obiettivo comunitario di Kyoto", a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [COM(2004)818].
Dalla relazione emerge che le emissioni mondiali di gas serra prodotte dagli Stati membri dell'UE a 15 nel 2002 erano inferiori a quelle del 1990 (-2%). Dopo due anni consecutivi di aumento, le emissioni di gas serra degli Stati membri in questione hanno fatto registrare un leggero calo, stimato attorno allo 0,5% rispetto al 2001; la riduzione complessiva delle emissioni è dunque pari al 2,9% rispetto all'anno di riferimento (il 1990 per il CO2, il CH4 e l'NO2 e il 1995 per i gas fluorurati). Secondo le proiezioni, l'utilizzo previsto dei meccanismi di Kyoto e le politiche e misure supplementari saranno sufficienti all'UE-15 per raggiungere l'obiettivo collettivo fissato per le emissioni.
Riguardo ai nuovi Stati membri, per Malta e Cipro non è stato fissato alcun obiettivo nell'ambito del protocollo di Kyoto, mentre tutti i rimanenti paesi, esclusa la Slovenia, dovrebbero realizzare l'obiettivo di riduzione stabilito.

Relazione della Commissione, del 28 novembre 2003, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità [COM(2003) 735 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Questa relazione mette in evidenza che, nel 2001, le emissioni di gas serra dell'Unione sono aumentate dell'1% rispetto all'anno precedente. Di fronte a questa situazione gli Stati membri e la Comunità dovranno applicare le misure indicate nel programma europeo per il cambiamento climatico (EPCC) per riuscire a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. I vari Stati membri hanno ottenuto risultati molto diversi tra loro per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Il Lussemburgo e la Svezia, ad esempio, hanno ridotto le emissioni al di sotto della soglia raggiunta nel 2001; al contrario, più della metà degli Stati membri è al di sopra dei livelli di emissione fissati.
Secondo le stime disponibili, con le politiche e le misure attuali l'Unione non riuscirà a rispettare gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto: la riduzione delle emissioni dovrebbe attestarsi solo sullo 0,5% (con uno scarto del 7,5% rispetto all'obiettivo di riduzione dell'8% fissato a Kyoto).
Undici Stati membri hanno predisposto misure e politiche complementari per rispettare gli impegni assunti a titolo dell'accordo sulla ripartizione degli oneri: secondo le stime, in questo modo sei Stati dovrebbero riuscire ad ottenere riduzioni delle emissioni più consistenti rispetto agli impegni assunti. A livello comunitario ciò significherebbe una riduzione del 7,2% rispetto alle emissioni del 1990 (con uno scarto dello 0,8% rispetto all'obiettivo dell'8% fissato a Kyoto).
Alcuni Stati membri hanno dichiarato di voler utilizzare i meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto per rispettare gli impegni presi; altri terranno conto delle attività connesse all'utilizzo del suolo e alla silvicoltura. Nella relazione sono presentate alcune previsioni preliminari che tengono conto di questi meccanismi.
Altre politiche, misure e proposte dell'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'industria potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, contribuendo così a colmare lo scarto del 7,5% rispetto all'obiettivo che l'Unione si è fissata nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Relazione della Commissione, del 9 dicembre 2002, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità [COM (2002) 702 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione segnala un miglioramento nella comunicazione degli inventari e delle politiche definiti dagli Stati membri nel quadro del meccanismo di controllo.
Nel 2000 la Comunità ha raggiunto l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di gas ad effetto serra fissato dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Le emissioni registrate nel 2000 sono conformi all'obiettivo di riduzione fissato nel protocollo di Kyoto. Nel 2002 le emissioni di gas ad effetto serra sono scese del 3,5 % rispetto al 1990. Questi risultati sono riconducibili, in particolare, ad una riduzione assai consistente delle emissioni in Germania e nel Regno Unito. La Finlandia, la Svezia e la Francia rimangono al di sotto dei limiti stabiliti a Kyoto per il 2000. Tuttavia, per oltre la metà degli Stati membri le emissioni sono nettamente superiori ai livelli fissati. Le emissioni del settore dei trasporti sono aumentate in tutti gli Stati membri, esclusa la Finlandia. Le previsioni per questo settore, se la situazione rimane invariata, indicano un aumento del 28% entro il 2010 rispetto al 1990.
Secondo le proiezioni realizzate dagli Stati membri, le misure e le politiche previste non consentiranno di raggiungere l'obiettivo di Kyoto, dato che la riduzione delle emissioni sarà pari a solo il 4,7% entro il 2010. Ciò nondimeno, per conseguire l'obiettivo fissato, nell'accordo di ripartizione degli oneri di cui alla decisione 2002/358/CE, 12 Stati membri hanno previsto politiche e misure aggiuntive. Con provvedimenti supplementari, la diminuzione delle emissioni potrebbe arrivare al 12%, pari al 4% in più rispetto ai livelli stabiliti a Kyoto.
Le emissioni del 1999 di nove paesi candidati dimostrano che sono quasi in grado di rispettare l'obiettivo del protocollo. Non vanno trascurati, tuttavia, i fattori di incertezza legati alle proiezioni sia riguardo ai metodi utilizzati che agli effetti reali delle misure e delle politiche adottate.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 novembre 2001, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata con la decisione 1999/296/CE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. [COM(2001) 708 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione indica che nel 1999 le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità europea sono diminuite del 4% rispetto al 1990. Ciononostante, le proiezioni mostrano che le misure esistenti saranno insufficienti per continuare a fare diminuire le emissioni e che, nel migliore dei casi, il livello di queste ultime nel 2010 sarà stabile rispetto al 1990. Gli Stati membri hanno definito politiche supplementari per ridurre del 5% le emissioni rispetto al 1990. Si devono prendere altre misure per scendere del 3% restante e raggiungere l'obiettivo di Kyoto. Il programma europeo per il cambiamento climatico (EPCC) dovrebbe permettere di ridurre notevolmente le emissioni. Le emissioni del settore dei trasporti sono fortemente aumentate e, secondo le previsioni, entro il 2010 vi sarà un aumento del 30%.

Relazione della Commissione, del 22 novembre 2000, ai sensi della decisione 1999/296/CE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. [COM(2000) 749 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione valuta i progressi degli Stati membri e della Comunità nell'osservanza degli impegni in materia di gas ad effetto serra sottoscritti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto. Constata i progressi realizzati dagli Stati membri nel riferire sugli inventari delle emissioni e sulle politiche, sulle misure e sulle proiezioni nazionali. Rileva però che c'è ancora molto da fare a livello di completezza, precisione e comparabilità dei dati. Per rispettare gli obblighi del protocollo di Kyoto, l'UE deve ridurre ulteriormente le emissioni, elaborando nuove politiche.

Relazione della Commissione, del 14 marzo 1996, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio. Seconda relazione di valutazione [COM(96) 91 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale relazione presenta una nuova valutazione dei programmi nazionali (15) relativi al meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. La qualità delle informazioni usate per questa valutazione è migliorata rispetto al 1993, ma resta insufficiente (mancanza di un inventario comunitario delle emissioni di CO2 per il 1993; assenza di proiezioni comunitarie per il 2000 e di dati sull'applicazione delle misure prese dagli Stati membri). La Commissione non può quindi stabilire se i provvedimenti adottati saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2 dopo il 2000.

Relazione della Commissione ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. Prima relazione di valutazione [COM(94) 67 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale relazione contiene la prima valutazione dei programmi nazionali di contenimento del biossido di carbonio e degli altri gas a effetto serra.

Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici


1) OBIETTIVO

Lottare contro i cambiamenti climatici con un'azione internazionale mirante a ridurre le emissioni di taluni gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento del pianeta.

2) ATTO

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano (Gazzetta ufficiale L 130, 15.05.2002).

3) SINTESI

Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. La Convenzione quadro è stata ratificata dalla Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993 [Gazzetta ufficiale L 33 del 7.2.1994] ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994.

La convenzione quadro può essere considerata come un successo, tra l'altro perché permette una maggiore sensibilizzazione del pubblico a livello mondiale ai problemi collegati con i cambiamenti climatici. L'Unione europea ha rispettato l'impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli 1990. Tuttavia, un numero importante di paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti, non ha raggiunto l'obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni dei gas a effetto serra a questi livelli.

Le parti contraenti della Convenzione hanno quindi deciso, alla quarta conferenza delle parti svoltasi a Berlino nel marzo 1995, di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni per il periodo successivo all'anno 2000 nei paesi industrializzati. In seguito ai lunghi lavori, il Protocollo di Kyoto è stato adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto.

La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il Consiglio europeo di Laeken ha confermato la volontà dell'Unione di vedere il Protocollo di Kyoto entrare in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Per raggiungere questo obiettivo, la presente decisione approva il protocollo in nome della Comunità. Gli Stati membri si coordineranno per depositare i loro strumenti di ratifica contemporaneamente alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 2002.

L'allegato II della presente decisione indica gli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e i suoi Stati membri per il primo periodo di impegno (2008 - 2012).

Il contenuto del protocollo

Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:

  • biossido di carbonio (CO2);
  • metano (CH4);
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoro di zolfo (SF6).

Rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il riscaldamento planetario poiché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra.

Globalmente, le parti dell'allegato I della Convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dalle parti.

Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8% tra il 2008 e il 2012.

Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.

Le parti hanno la facoltà di considerare il 1995 come anno di riferimento per le emissioni di HFC, PFC e SF6.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti:

  • rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
  • cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali a scopo di efficienza attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

Le parti organizzano un sistema nazionale di stima delle emissioni antropiche con le fonti e dell'assorbimento con i pozzi di tutti i gas a effetto serra non regolamentati dal Protocollo di Montreal, al più tardi un anno prima del primo periodo di impegno.

Un esame degli impegni è previsto al più tardi nel 2005, per il secondo periodo di impegni.

Atto

Data
di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Decisione 2002/358/CE

data di notifica

-

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Il 31 maggio 2002, l'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto.

Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

L'Unione europea attua un sistema per lo scambio dei diritti di emissioni di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni nella Comunità. Per contribuire a tale sistema, la Comunità e gli Stati membri intendono rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nel quadro del protocollo di Kyoto. Gli impianti che effettuano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente disciplinati dal suddetto sistema di scambio di quote.ATTO

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [ Cfr atti modificativi ].

SINTESI

La presente direttiva istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a decorrere dal 1° gennaio 2005. Di conseguenza, per quota si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che effettuano una delle attività indicate nell'allegato I della presente direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività dovranno aver ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

  • l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
  • i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
  • le fonti di emissioni dei gas;
  • le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di monitorare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. L'autorizzazione contiene quanto segue:

  • il nome e l'indirizzo del gestore;
  • la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
  • la metodologia e la frequenza del controllo;
  • le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
  • l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

Gestione delle quote

Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato III della presente direttiva e che indichi le quote che intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio previsto dalla direttiva (1° gennaio 2005 - 1° gennaio 2008) sono pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni sono pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osservazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della presente direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica.

Almeno il 95% delle quote del primo triennio sono assegnate agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegneranno il 90% delle quote a titolo gratuito.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. Essi provvedono inoltre affinché entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Tali quote restituite vengono successivamente cancellate.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Alla fine di ogni anno, il gestore deve dichiarare all'autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto nell'anno in corso. Tali comunicazioni si atterranno alle "linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni" che la Commissione ha adottato a tal fine basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV della presente direttiva (vedi sotto).

Si procederà a una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi di cui all'allegato V della presente direttiva. Qualora le verifiche delle comunicazioni non soddisfino i criteri di cui all'allegato, il gestore non potrà trasferire quote finché la sua comunicazione non sarà conforme.

Sanzioni

Il gestore che entro il 30 aprile non restituisce un numero di quote pari alle emissioni rilasciate durante l'anno precedente sarà obbligato a pagare un'ammenda sulle emissioni in eccesso. L'ammenda ammonta a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (40 euro durante il triennio a partire dal 1° gennaio 2005) e non dispensa il gestore dal suo obbligo di restituire un numero di quote pari alle sue emissioni in eccesso. Ciascuno Stato membro determina il regime di sanzioni applicabile alle violazioni della presente direttiva e lo comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

Meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

La direttiva 2004/101/CE approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione e il protocollo di Kyoto, in quanto riconosce i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito) ai fini del sistema comunitario. In tal modo i gestori, per conformarsi agli obblighi loro incombenti, potranno utilizzare questi due meccanismi nel quadro del sistema di scambio di quote. Il risultato sarà che gli impianti soggetti al sistema potranno conformarvisi ad un costo ridotto. Le stime per il periodo 2008-2012 prevedono una riduzione superiore al 20% del costo annuo di messa in conformità di tutti gli impianti dell'Unione allargata.

La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura. I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER). La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Registri, relazioni e accordi

La Commissione adotta un regolamento sull'istituzione di un sistema di registri, sotto forma di banche di dati elettroniche che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Tali registri garantiscono inoltre l'accesso dei cittadini all'informazione, la riservatezza e il rispetto delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

La Commissione nomina un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrate le quote rilasciate, trasferite e cancellate a livello comunitario. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico delle singole operazioni relative alle quote. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, le transazioni in oggetto sono sospese finché le irregolarità non vengono corrette. 

Meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra

L'Unione europea istituisce un nuovo meccanismo di controllo e di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per poter valutare in modo più accurato e regolare i progressi realizzati nella riduzione delle emissioni per onorare gli impegni assunti dalla Comunità in base alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al protocollo di Kyoto.

Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [Gazzetta ufficiale L 167 del 09.02.2004].

SINTESI

La decisione istituisce un meccanismo destinato:

  • al controllo, all'interno degli Stati membri, di tutte le emissioni antropiche di gas serra (compreso l'assorbimento da parte dei pozzi di assorbimento) non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
  • alla valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità a livello di emissioni e del loro assorbimento;
  • all'attuazione della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto;
  • alla verifica delle informazioni che la Comunità trasmette al Segretariato dell'UNFCCC, che devono essere complete, precise, coerenti, trasparenti e comparabili.

Programmi nazionali e programma comunitario

Gli Stati membri e la Commissione elaborano, pubblicano e attuano, rispettivamente, programmi nazionali e un programma comunitario volti, da un lato, a limitare o ridurre le emissioni antropiche in base alle fonti e, dall'altro, ad incrementare l'assorbimento, tramite pozzi, dei gas ad effetto serra che non sono inclusi nel protocollo di Montreal, al fine di contribuire:

  • alla stabilizzazione, entro il 2000, delle emissioni di CO2 ai livelli del 1990;
  • all'osservanza da parte della Comunità dell'impegno a ridurre le emissioni di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto;
  • al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo apportato dalle misure comunitarie, nell'obiettivo di ridurre tali emissioni.

I programmi nazionali devono contenere informazioni riguardanti:

  • gli effetti delle politiche e delle misure nazionali sulle emissioni e l'assorbimento per gas e per settore;
  • le stime nazionali delle emissioni e dell'assorbimento di CO2 e di altri gas serra per il 2005, 2010, 2015 e 2020;
  • le misure adottate o previste per mettere in atto le politiche comunitarie in materia nell'ottica di rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Oltre alle informazioni fornite nelle relazioni nazionali, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione (al massimo entro il 15 gennaio di ogni anno) anche altre informazioni. Tutti questi dati consentiranno di valutare i progressi realizzati e di preparare i rapporti annuali obbligatori previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto. Le informazioni in questione riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti:

  • le emissioni provvisorie dei gas seguenti: monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) nel corso dell'anno precedente nonché i dati definitivi relativi all'anno precedente agli ultimi due anni trascorsi;
  • le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6), nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • le emissioni di gas serra dovute alla destinazione d'uso del terreno o alla silvicoltura nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno o alla silvicoltura per il periodo compreso tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso;
  • i dati inseriti nei registri nazionali creati a norma della direttiva 2003/87/CE;
  • gli indicatori utilizzati nel corso dell'anno precedente all'ultimo anno trascorso.

Inventari nazionali e inventario comunitario

Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri istituiscono inventari nazionali che consentano loro di stimare le emissioni e l'assorbimento dei gas serra sul loro territorio.

Ogni anno la Commissione prepara un inventario e un rapporto sui gas serra all'interno della Comunità e lo trasmette agli Stati membri entro il 28 febbraio e al Segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno.

Entro il 30 giugno 2006 la Commissione deve adottare un sistema d'inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario.

Registri nazionali e registro comunitario

La Comunità e gli Stati membri istituiscono dei registri per contabilizzare le unità rilasciate, detenute, cedute, soppresse e ritirate; tali registri comprendono i registri istituiti nell'ambito del sistema comunitario di scambio di quote di emissione dei gas serra.

Valutazione dei progressi

Ogni anno la Commissione valuta i progressi compiuti nella Comunità nel suo complesso per stabilire se siano sufficienti per garantire l'adempimento degli impegni assunti a livello internazionale nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

Ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla valutazione dei progressi realizzati, comprendente dati sulle stime riguardanti le emissioni e gli assorbimenti previsti e sulle politiche e le misure adottate in questo settore.

La Commissione e gli Stati membri predispongono rapporti sui progressi compiuti fino al 2005 e li trasmettono al Segretariato dell'UNFCCC al massimo entro il 1° gennaio 2006.

Quantità assegnate

Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri e la Comunità comunicano al Segretariato dell'UNFCCC le quantità di quote di emissioni assegnate loro a norma del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE riguardante l'approvazione del protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

il protocollo di Kyoto

La decisione 280/2004/CE abroga la decisione 93/389/CEE che istituiva il vecchio meccanismo comunitario di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra. Tale meccanismo si fondava unicamente sugli obblighi derivanti dalla convenzione UNFCCC del 1992. Il meccanismo instaurato dalla nuova decisione tiene conto anche degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto.

Con l'approvazione del protocollo di Kyoto nel 2002 la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni di gas serra dell'8% rispetto ai livelli registrati nel 1990.

Ora, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova decisione, il 10 marzo 2004, tutte le disposizioni del protocollo di Kyoto sono recepite nel diritto comunitario, prima ancora dell'entrata in vigore del protocollo a livello internazionale.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 280/2004/CE

10.03.2004

-

GU L 49 del 19.02.2004

ATTI CONNESSI

Relazione della Commissione, del 20 dicembre 2004, dal titolo "Verso il conseguimento dell'obiettivo comunitario di Kyoto", a norma della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [COM(2004)818].
Dalla relazione emerge che le emissioni mondiali di gas serra prodotte dagli Stati membri dell'UE a 15 nel 2002 erano inferiori a quelle del 1990 (-2%). Dopo due anni consecutivi di aumento, le emissioni di gas serra degli Stati membri in questione hanno fatto registrare un leggero calo, stimato attorno allo 0,5% rispetto al 2001; la riduzione complessiva delle emissioni è dunque pari al 2,9% rispetto all'anno di riferimento (il 1990 per il CO2, il CH4 e l'NO2 e il 1995 per i gas fluorurati). Secondo le proiezioni, l'utilizzo previsto dei meccanismi di Kyoto e le politiche e misure supplementari saranno sufficienti all'UE-15 per raggiungere l'obiettivo collettivo fissato per le emissioni.
Riguardo ai nuovi Stati membri, per Malta e Cipro non è stato fissato alcun obiettivo nell'ambito del protocollo di Kyoto, mentre tutti i rimanenti paesi, esclusa la Slovenia, dovrebbero realizzare l'obiettivo di riduzione stabilito.

Relazione della Commissione, del 28 novembre 2003, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità [COM(2003) 735 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Questa relazione mette in evidenza che, nel 2001, le emissioni di gas serra dell'Unione sono aumentate dell'1% rispetto all'anno precedente. Di fronte a questa situazione gli Stati membri e la Comunità dovranno applicare le misure indicate nel programma europeo per il cambiamento climatico (EPCC) per riuscire a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. I vari Stati membri hanno ottenuto risultati molto diversi tra loro per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Il Lussemburgo e la Svezia, ad esempio, hanno ridotto le emissioni al di sotto della soglia raggiunta nel 2001; al contrario, più della metà degli Stati membri è al di sopra dei livelli di emissione fissati.
Secondo le stime disponibili, con le politiche e le misure attuali l'Unione non riuscirà a rispettare gli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto: la riduzione delle emissioni dovrebbe attestarsi solo sullo 0,5% (con uno scarto del 7,5% rispetto all'obiettivo di riduzione dell'8% fissato a Kyoto).
Undici Stati membri hanno predisposto misure e politiche complementari per rispettare gli impegni assunti a titolo dell'accordo sulla ripartizione degli oneri: secondo le stime, in questo modo sei Stati dovrebbero riuscire ad ottenere riduzioni delle emissioni più consistenti rispetto agli impegni assunti. A livello comunitario ciò significherebbe una riduzione del 7,2% rispetto alle emissioni del 1990 (con uno scarto dello 0,8% rispetto all'obiettivo dell'8% fissato a Kyoto).
Alcuni Stati membri hanno dichiarato di voler utilizzare i meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto per rispettare gli impegni presi; altri terranno conto delle attività connesse all'utilizzo del suolo e alla silvicoltura. Nella relazione sono presentate alcune previsioni preliminari che tengono conto di questi meccanismi.
Altre politiche, misure e proposte dell'Unione nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'industria potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, contribuendo così a colmare lo scarto del 7,5% rispetto all'obiettivo che l'Unione si è fissata nell'ambito del protocollo di Kyoto.

Relazione della Commissione, del 9 dicembre 2002, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 1999/296/CE, su un meccanismo di controllo delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità [COM (2002) 702 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione segnala un miglioramento nella comunicazione degli inventari e delle politiche definiti dagli Stati membri nel quadro del meccanismo di controllo.
Nel 2000 la Comunità ha raggiunto l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di gas ad effetto serra fissato dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Le emissioni registrate nel 2000 sono conformi all'obiettivo di riduzione fissato nel protocollo di Kyoto. Nel 2002 le emissioni di gas ad effetto serra sono scese del 3,5 % rispetto al 1990. Questi risultati sono riconducibili, in particolare, ad una riduzione assai consistente delle emissioni in Germania e nel Regno Unito. La Finlandia, la Svezia e la Francia rimangono al di sotto dei limiti stabiliti a Kyoto per il 2000. Tuttavia, per oltre la metà degli Stati membri le emissioni sono nettamente superiori ai livelli fissati. Le emissioni del settore dei trasporti sono aumentate in tutti gli Stati membri, esclusa la Finlandia. Le previsioni per questo settore, se la situazione rimane invariata, indicano un aumento del 28% entro il 2010 rispetto al 1990.
Secondo le proiezioni realizzate dagli Stati membri, le misure e le politiche previste non consentiranno di raggiungere l'obiettivo di Kyoto, dato che la riduzione delle emissioni sarà pari a solo il 4,7% entro il 2010. Ciò nondimeno, per conseguire l'obiettivo fissato, nell'accordo di ripartizione degli oneri di cui alla decisione 2002/358/CE, 12 Stati membri hanno previsto politiche e misure aggiuntive. Con provvedimenti supplementari, la diminuzione delle emissioni potrebbe arrivare al 12%, pari al 4% in più rispetto ai livelli stabiliti a Kyoto.
Le emissioni del 1999 di nove paesi candidati dimostrano che sono quasi in grado di rispettare l'obiettivo del protocollo. Non vanno trascurati, tuttavia, i fattori di incertezza legati alle proiezioni sia riguardo ai metodi utilizzati che agli effetti reali delle misure e delle politiche adottate.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 30 novembre 2001, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio, modificata con la decisione 1999/296/CE su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. [COM(2001) 708 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione indica che nel 1999 le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità europea sono diminuite del 4% rispetto al 1990. Ciononostante, le proiezioni mostrano che le misure esistenti saranno insufficienti per continuare a fare diminuire le emissioni e che, nel migliore dei casi, il livello di queste ultime nel 2010 sarà stabile rispetto al 1990. Gli Stati membri hanno definito politiche supplementari per ridurre del 5% le emissioni rispetto al 1990. Si devono prendere altre misure per scendere del 3% restante e raggiungere l'obiettivo di Kyoto. Il programma europeo per il cambiamento climatico (EPCC) dovrebbe permettere di ridurre notevolmente le emissioni. Le emissioni del settore dei trasporti sono fortemente aumentate e, secondo le previsioni, entro il 2010 vi sarà un aumento del 30%.

Relazione della Commissione, del 22 novembre 2000, ai sensi della decisione 1999/296/CE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. [COM(2000) 749 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La relazione valuta i progressi degli Stati membri e della Comunità nell'osservanza degli impegni in materia di gas ad effetto serra sottoscritti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto. Constata i progressi realizzati dagli Stati membri nel riferire sugli inventari delle emissioni e sulle politiche, sulle misure e sulle proiezioni nazionali. Rileva però che c'è ancora molto da fare a livello di completezza, precisione e comparabilità dei dati. Per rispettare gli obblighi del protocollo di Kyoto, l'UE deve ridurre ulteriormente le emissioni, elaborando nuove politiche.

Relazione della Commissione, del 14 marzo 1996, ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio. Seconda relazione di valutazione [COM(96) 91 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale relazione presenta una nuova valutazione dei programmi nazionali (15) relativi al meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. La qualità delle informazioni usate per questa valutazione è migliorata rispetto al 1993, ma resta insufficiente (mancanza di un inventario comunitario delle emissioni di CO2 per il 1993; assenza di proiezioni comunitarie per il 2000 e di dati sull'applicazione delle misure prese dagli Stati membri). La Commissione non può quindi stabilire se i provvedimenti adottati saranno sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2 dopo il 2000.

Relazione della Commissione ai sensi della decisione 93/389/CEE del Consiglio su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità. Prima relazione di valutazione [COM(94) 67 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale relazione contiene la prima valutazione dei programmi nazionali di contenimento del biossido di carbonio e degli altri gas a effetto serra.

Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici


1) OBIETTIVO

Lottare contro i cambiamenti climatici con un'azione internazionale mirante a ridurre le emissioni di taluni gas ad effetto serra responsabili del riscaldamento del pianeta.

2) ATTO

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano (Gazzetta ufficiale L 130, 15.05.2002).

3) SINTESI

Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. La Convenzione quadro è stata ratificata dalla Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993 [Gazzetta ufficiale L 33 del 7.2.1994] ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994.

La convenzione quadro può essere considerata come un successo, tra l'altro perché permette una maggiore sensibilizzazione del pubblico a livello mondiale ai problemi collegati con i cambiamenti climatici. L'Unione europea ha rispettato l'impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli 1990. Tuttavia, un numero importante di paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti, non ha raggiunto l'obiettivo di stabilizzazione delle concentrazioni dei gas a effetto serra a questi livelli.

Le parti contraenti della Convenzione hanno quindi deciso, alla quarta conferenza delle parti svoltasi a Berlino nel marzo 1995, di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni per il periodo successivo all'anno 2000 nei paesi industrializzati. In seguito ai lunghi lavori, il Protocollo di Kyoto è stato adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto.

La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il Consiglio europeo di Laeken ha confermato la volontà dell'Unione di vedere il Protocollo di Kyoto entrare in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Per raggiungere questo obiettivo, la presente decisione approva il protocollo in nome della Comunità. Gli Stati membri si coordineranno per depositare i loro strumenti di ratifica contemporaneamente alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 2002.

L'allegato II della presente decisione indica gli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni convenuti dalla Comunità e i suoi Stati membri per il primo periodo di impegno (2008 - 2012).

Il contenuto del protocollo

Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:

  • biossido di carbonio (CO2);
  • metano (CH4);
  • protossido di azoto (N2O);
  • idrofluorocarburi (HFC);
  • perfluorocarburi (PFC);
  • esafluoro di zolfo (SF6).

Rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro il riscaldamento planetario poiché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra.

Globalmente, le parti dell'allegato I della Convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008-2012. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dalle parti.

Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8% tra il 2008 e il 2012.

Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a compiere progressi nella realizzazione dei loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.

Le parti hanno la facoltà di considerare il 1995 come anno di riferimento per le emissioni di HFC, PFC e SF6.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di provvedimenti:

  • rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.);
  • cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali a scopo di efficienza attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).

Le parti organizzano un sistema nazionale di stima delle emissioni antropiche con le fonti e dell'assorbimento con i pozzi di tutti i gas a effetto serra non regolamentati dal Protocollo di Montreal, al più tardi un anno prima del primo periodo di impegno.

Un esame degli impegni è previsto al più tardi nel 2005, per il secondo periodo di impegni.

Atto

Data
di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Decisione 2002/358/CE

data di notifica

-

4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE

5) ALTRI LAVORI

Il 31 maggio 2002, l'Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto.

Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

L'Unione europea attua un sistema per lo scambio dei diritti di emissioni di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni nella Comunità. Per contribuire a tale sistema, la Comunità e gli Stati membri intendono rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nel quadro del protocollo di Kyoto. Gli impianti che effettuano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente disciplinati dal suddetto sistema di scambio di quote.ATTO

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [ Cfr atti modificativi ].

SINTESI

La presente direttiva istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a decorrere dal 1° gennaio 2005. Di conseguenza, per quota si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che effettuano una delle attività indicate nell'allegato I della presente direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività dovranno aver ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

  • l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
  • i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
  • le fonti di emissioni dei gas;
  • le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di monitorare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. L'autorizzazione contiene quanto segue:

  • il nome e l'indirizzo del gestore;
  • la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
  • la metodologia e la frequenza del controllo;
  • le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
  • l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

Gestione delle quote

Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato III della presente direttiva e che indichi le quote che intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio previsto dalla direttiva (1° gennaio 2005 - 1° gennaio 2008) sono pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni sono pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osservazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della presente direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica.

Almeno il 95% delle quote del primo triennio sono assegnate agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegneranno il 90% delle quote a titolo gratuito.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. Essi provvedono inoltre affinché entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Tali quote restituite vengono successivamente cancellate.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Alla fine di ogni anno, il gestore deve dichiarare all'autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto nell'anno in corso. Tali comunicazioni si atterranno alle "linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni" che la Commissione ha adottato a tal fine basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV della presente direttiva (vedi sotto).

Si procederà a una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi di cui all'allegato V della presente direttiva. Qualora le verifiche delle comunicazioni non soddisfino i criteri di cui all'allegato, il gestore non potrà trasferire quote finché la sua comunicazione non sarà conforme.

Sanzioni

Il gestore che entro il 30 aprile non restituisce un numero di quote pari alle emissioni rilasciate durante l'anno precedente sarà obbligato a pagare un'ammenda sulle emissioni in eccesso. L'ammenda ammonta a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (40 euro durante il triennio a partire dal 1° gennaio 2005) e non dispensa il gestore dal suo obbligo di restituire un numero di quote pari alle sue emissioni in eccesso. Ciascuno Stato membro determina il regime di sanzioni applicabile alle violazioni della presente direttiva e lo comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

Meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

La direttiva 2004/101/CE approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione e il protocollo di Kyoto, in quanto riconosce i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito) ai fini del sistema comunitario. In tal modo i gestori, per conformarsi agli obblighi loro incombenti, potranno utilizzare questi due meccanismi nel quadro del sistema di scambio di quote. Il risultato sarà che gli impianti soggetti al sistema potranno conformarvisi ad un costo ridotto. Le stime per il periodo 2008-2012 prevedono una riduzione superiore al 20% del costo annuo di messa in conformità di tutti gli impianti dell'Unione allargata.

La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura. I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER). La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Registri, relazioni e accordi

La Commissione adotta un regolamento sull'istituzione di un sistema di registri, sotto forma di banche di dati elettroniche che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Tali registri garantiscono inoltre l'accesso dei cittadini all'informazione, la riservatezza e il rispetto delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

La Commissione nomina un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrate le quote rilasciate, trasferite e cancellate a livello comunitario. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico delle singole operazioni relative alle quote. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, le transazioni in oggetto sono sospese finché le irregolarità non vengono corrette.