ENTRIAMO NEL DETTAGLIO DEGLI ATTI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Particolarità nell'applicazione del sistema di scambio di quote

Nel caso in cui la Commissione conceda la sua approvazione, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote ad attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati negli allegati della direttiva 2003/87/CE, dopo averne studiato le conseguenze sul mercato interno, la concorrenza e il sistema di scambio delle quote. A decorrere dal 2005, gli Stati membri possono applicare il sistema anche agli impianti di cui all'allegato I che sono al di sotto dei limiti di emissione di cui all'allegato.

Gli Stati membri (entro il 31 dicembre 2007) possono chiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di taluni impianti dal sistema.

Gli Stati membri possono autorizzare i gestori degli impianti di cui all'allegato I a costituire un raggruppamento (nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e nel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2008) di impianti per la stessa attività. Tali gestori designano un amministratore fiduciario che gestisce le quote degli impianti ed è responsabile della restituzione di un numero di quote uguale al totale delle emissioni prodotte dagli impianti del raggruppamento.

Nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione ha definito le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore (cfr. la rubrica "Atti collegati").

Contesto: libro verde e protocollo di Kyoto

Il Libro verde della Commissione europea sull'istituzione di un sistema di scambio dei diritti di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha aperto un dibattito sull'opportunità e sull'eventuale funzionamento di tale sistema. La presente direttiva si basa sui risultati del dibattito.

L' approvazione del protocollo di Kyoto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri nel 2002 impegna questi ultimi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 2008-2012, dell'8% rispetto ai livelli del 1990. La presente direttiva, che istituisce un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, assiste la Comunità e gli Stati membri nell'adempimento dell'impegno assunto nell'ambito del protocollo di Kyoto in modo efficiente e rispettoso dello sviluppo economico e dell'occupazione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/87/CE

25.10.2003

31.12.2003

GU L del 25.10.2003

 

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/101/CE

13.11.2004

13.11.2005

GU L 338 del 13.11.2004

ATTI CONNESSI

Decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 59 del 26.2.2004].
Gli 11 allegati di detta decisione contengono le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'allegato I presenta le linee guida generali. Le linee guida supplementari per le attività specifiche sono presentate negli allegati II - XI. Tali linee guida mirano a garantire un monitoraggio e una comunicazione regolari e precisi delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità.

Comunicazione della Commissione, del 7 gennaio 2004, sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore [COM(2003) 830 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Tale comunicazione ha come oggetto di:

  • precisare l'interpretazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE al fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali di assegnazione di quote. I criteri sono i seguenti: gli impegni di Kyoto, le valutazioni dei progressi rispetto alle emissioni, il potenziale di riduzione delle emissioni, la coerenza con la legislazione comunitaria, la non-discriminazione tra imprese o settori d'attività, le informazioni che permettono ai nuovi paesi entranti di partecipare al sistema, le misure intraprese in fasi precoci, la considerazione delle tecnologie pulite, la considerazione delle osservazioni del pubblico, l'elenco degli impianti coperti, la concorrenza da parte di paesi terzi o entità esterne all'Unione;
  • assistere la Commissione nella valutazione dei piani nazionali di assegnazione stabiliti dagli Stati membri;
  • descrivere le condizioni nelle quali si verificano casi di forza maggiore. Queste ultime sono definite come circostanze che sfuggono al controllo del gestore dell'impianto e dello Stato membro in questione (ad esempio, guerre, catastrofi naturali, atti di terrorismo o di sabotaggio).

Piani nazionali di assegnazione delle quote

Comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 2004, al Consiglio e al Parlamento europeo sulle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificati da Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia a norma della direttiva 2003/87/CE [COM(2004) 681 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
In questa comunicazione e nelle decisioni a cui essa fa riferimento, la Commissione valuta i piani nazionali di assegnazione delle quote notificati da Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Slovacchia. Nessun piano è stato interamente respinto, ma lo sono stati alcuni elementi dei piani di Finlandia, Francia, Portogallo e Slovacchia. Per questi casi, la comunicazione contiene le modifiche proposte dalla Commissione che permetteranno di accettare i piani proposti senza doverli sottoporre a una nuova fase della procedura. Questi otto piani rappresentano il 15% circa del volume totale stimato delle quote per il primo periodo di scambio (2005-2007).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle decisioni della Commissione del 7 luglio 2004 relative ai piani nazionali di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificati da Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito a norma della direttiva 2003/87/CE [COM(2004) 500 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
In questa comunicazione e nelle decisioni a cui essa fa riferimento, la Commissione valuta i piani nazionali di assegnazione notificati da Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito. Nessun piano è stato interamente respinto, ma lo sono stati alcuni elementi dei piani di Germania, Irlanda, Austria e Regno Unito. Per questi casi, la comunicazione contiene le modifiche indicate dalla Commissione che permetteranno di rendere accettabili i piani proposti senza doverli sottoporre a una nuova fase della procedura. Gli otto piani rappresentano quasi metà del volume totale stimato delle quote per il primo periodo di scambio (2005-2007), vale a dire in totale più di 2,88 miliardi di tonnellate, ripartiti come segue: Danimarca: 100,5 milioni di tonnellate; Germania: 1 499 milioni di tonnellate; Irlanda: 66,96 milioni di tonnellate; Paesi Bassi: 285,9 milioni di tonnellate; Austria: circa 98,24 milioni di tonnellate; Slovenia: circa 26,33 milioni di tonnellate; Svezia: 68,7 milioni di tonnellate; Regno Unito: 736 milioni di tonnellate.

 

L'Unione europea potrà realizzare una riduzione di emissioni di gas ad effetto serra leggermente superiore a quella richiesta dal Protocollo di Kyoto, a patto che gli Stati membri attuino tutte le politiche, le misure ed i progetti in paesi terzi in programma e che alcuni di essi diminuiscano tali emissioni più di quanto siano obbligati a fare.

Le ultime proiezioni raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente mostrano che i 15 Stati che erano già membri dell'UE prima del 2004 (UE a15) dovrebbero riuscire a ridurre le loro emissioni totali del 7,7% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2010 sulla base delle vigenti politiche interne e delle misure già in atto e soprattutto delle politiche e misure supplementari attualmente in programma.

Il sistema previsto da sei Stati membri dell'UE a 15 di usare i crediti derivanti da progetti di risparmio di emissioni in paesi terzi grazie ai "meccanismi flessibili" del Protocollo di Kyoto comporterebbe un'ulteriore riduzione del1,1% portando il totale e 8,8%.

Si otterrebbe così una diminuzione maggiore di quella dell'8% rispetto ai livelli del 1990, che è il valore che l'UE a 15 si è impegnata a raggiungere entro il 20082012 nel quadro del Protocollo per la lotta contro i cambiamenti climatici.

Ciascuno dei paesi dell'UE a 15 ha inoltre un obiettivo approvato e giuridicamente vincolante relativo al contenimento o alla riduzione delle proprie emissioni, al fine di assicurare che venga realizzata una riduzione globale dell'8% nell'UE.

Dalle proiezioni risulta però che attualmente la Danimarca, l'Italia, il Portogallo e la Spagna stanno per superare i rispettivi limiti di emissione, a volte anche con ampi margini, pur ricorrendo all'uso dei meccanismi di Kyoto e di altre misure previste.

La Germania rischia di oltrepassare leggermente i propri limiti di emissione sulla base delle strategie e delle misure esistenti.

Ciò significa che l'UE a 15 può raggiungere il proprio obiettivo dell'8% di riduzione soltanto se il mancato rispetto degli obiettivi previsti per questi Stati membri verrà compensato da altri Stati membri che realizzeranno diminuzioni maggiori di quelle richieste.

Quest'ultima necessità non deve essere sottovalutata. Infatti, senza queste diminuzioni superiori al dovuto, l'UE a 15 realizzerà soltanto una riduzione totale del 6,5%, anche utilizzando i meccanismi di Kyoto.

Va però detto che le proiezioni non tengono conto di alcune misure importanti che dovrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni nei prossimi anni, quali il sistema europeo di cessione dei diritti di emissione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, od i progetti per sequestrare carbonio nei cosiddetti "assorbitori di carbonio", quali foreste e suoli agricoli. Ciò significa che in realtà la diminuzione delle emissioni potrebbe essere maggiore di quella stimata.

Come è stato già segnalato dall'AEA in luglio, fino al 2002, ultimo anno per cui si dispone di dati completi, l'UE a 15 ha ridotto tutte le sue emissioni dei sei gas serra oggetto del Protocollo di Kyoto del 2,9% rispetto ai livelli del 1990.

Sono diminuite le emissioni pro-dotte dalla maggior parte dei settori, tra cui fornitura di energia, industria, agricoltura e gestione dei rifiuti, mentre nello stesso periodo sono aumentate di circa il 22% quelle dovute ai trasporti.

Dalle ultime proiezioni risulta che, applicando le attuali politiche e misure (iniziative concrete già in atto a livello UE o nazionale), le emissioni dell'UE-15 si ridurranno soltanto dell'1,0% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2010 e appena dello 0,6% se la Svezia e il Regno Unito non superano i loro obiettivi.

Il fatto che queste stime siano così basse è dovuto principalmente all'incalzante aumento delle emissioni causate dai trasporti, in particolare dal trasporto su strada.

L'obiettivo dell'UE a 15 non si applica ai 10 Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio di quest'anno, i quali hanno sotto-scritti degli accordi specifici. In base al Protocollo, la maggior parte di essi ha un obiettivo di riduzione dell'8% (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca e Slovenia) o del 6% (Ungheria e Polonia) rispetto ad un determinato anno (1990 o prima). Cipro e Malta non hanno invece obiettivi specifici.

In quasi tutti i nuovi Stati membri le emissioni sono diminuite sostanzialmente. Nel 2002, l'insieme delle loro emissioni è stato inferiore del 33% rispetto al livello dell'anno di riferimento, soprattutto grazie all'introduzione dell'economia di mercato e della conseguente ristrutturazione o chiusura di stabilimenti altamente inquinanti e di industrie ad elevato consumo energetico. Invece, le emissioni di gas serra dovute ai trasporti hanno superato del 12% i livelli dell'anno di riferimento.